L’adozione di un minore croato è regolata dalla Legge sulla famiglia n° 081/1998 di data 30.12.1998, divenuta esecutiva in data 01.07.1999.

Con Decreto n. 34/2004 - Pos. 28/2004/AE/EST del 26.07.2004 l’Ente è autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali italiana a svolgere nei procedimenti di adozione internazionale le attività di cui alla legge 1983 n°184, come modificata dalla legge 1998 n° 476, nel paese straniero della Croazia.

REQUISITI DELLA COPPIA:
L’età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 40 anni l’età dell’adottando. 

I BAMBINI:
  • È plausibile aspirare all’adozione di bambini/e in età scolare (dai 7 anni in su); è possibile l’adozione di fratelli.
  • I minori in stato di abbandono sono solitamente ospitati in istituti statali o privati; può anche succedere che i bambini siano temporaneamente ospitati in affidamento presso famiglie affidatarie croate.
  • A partire dai 12 anni i minori devono esprimere il loro consenso all’adozione.
TEMPI DI ATTESA:
I tempi di attesa sono generalmente inferiori all’anno.

TEMPO DI PERMANENZA ALL’ESTERO:
Complessivamente il soggiorno in Croazia è di 20 giorni circa, suddiviso in due viaggi.
Durante la prima permanenza, di almeno 5 giorni, i coniugi si recano presso l’Istituto o la famiglia affidataria che ospita il minore proposto in abbinamento, affinché possano sviluppare con lo stesso un adeguato rapporto di conoscenza reciproca.
Dopo l’accettazione della proposta di abbinamento, la coppia rientra in Italia nell’attesa che nel paese di origine del minore si compiano le necessarie procedure giuridico-amministrative e venga emessa la sentenza di adozione.
I coniugi rientrano quindi in Croazia per perfezionare l’adozione, ottenendo le autorizzazioni necessarie al rientro in Italia.
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